Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









T.U. 13/01/2006

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 (Oggetto) 1 Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori come definiti all’articolo 3, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, in conformità all’articolo 3. 2 In caso di costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica che rispettano i principi del Trattato a tutela della concorrenza. Relazione all’articolo 1 Viene indicato in termini generalissimi l’oggetto della disciplina, comprensiva di tutti i contratti volti ad acquisire opere, lavori, beni e servizi, sia sopra che sotto soglia comunitaria, sia con l’appalto che con altri strumenti contrattuali (essenzialmente, la concessione). Il comma 2 intende risolvere la questione delle procedure di evidenza pubblica occorrenti per la scelta del socio privato in caso di costituzione di società finalizzate alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero alla realizzazione di un’opera pubblica e alla gestione della medesima, ovvero alla gestione di un servizio. E’ diritto vivente il principio secondo cui per la scelta del socio privato nelle società a partecipazione pubblica, anche non prevalente, finalizzate alla realizzazione e/o gestione di opere e servizi pubblici, occorre seguire procedure di evidenza pubblica. La tematica è disciplinata altresì dall’art. 12, l. n. 498/1992, dall’art. 4, d.l. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. nella l. 29 marzo 1995, n. 95, e dal d.p.r. 16 settembre 1996, n. 533. Sul presupposto di tale principio del diritto vivente, e della ricognizione delle norme vigenti, la questione di quali siano le procedure di evidenza pubblica da seguire, viene risolta dal codice imponendo il rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza.

Art. 2 (Principi) (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, l. n. 241/1990; art. 1, comma 1, l. n. 109 del 1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C – 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000) L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e fornitu- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. re, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. 2 Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 3 Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 4 Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, dei principi stabiliti dal codice civile. Relazione all’articolo 2 Vengono indicati i principi ispiratori dell’attività contrattuale, in attuazione dell’art. 2, direttiva 2004/18, dei principi del Trattato (Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000, ord., in Foro it., 2002, IV, 67), e nel rispetto dell’art. 1, l. n. 241 del 1990, nonché dell’articolo 1, comma 1, l. n. 109 del 1994. Vengono richiamati i principi del Trattato in materia di tutela della concorrenza (comma 1); le norme della l. n. 241 del 1990 per quanto attiene alla c.d. serie procedimentale (comma 3), i principi del codice civile, per quanto attiene alla c. d. serie negoziale (comma 4). I principi da rispettare sono stati riferiti all’”attività contrattuale”, comprensiva della fase di affidamento e di quella di esecuzione, in analogia all’articolo 1, comma 1, l. n. 109 del 1994, che del pari enucleava principi sia per l’esecuzione che per l’affidamento.

Art. 3 (Definizioni) (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, l. n. 109 del 1994; artt. 1,2, 9, d.lgs. n. 358 del 1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157 del 1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158 del 1995; art. 19, comma 4, d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 402; art. 24, l. 18 aprile 2004, n. 62) 1 Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono. 2 Il “codice” è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. 3 I “contratti” o i “contratti pubblici” sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. 4 I “settori ordinari” dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo. 5 I “settori speciali” dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica. 6 Gli “appalti pubblici” sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. 7 Gli “appalti pubblici di lavori” sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e definitiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore. 8 I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all’allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. 9 Gli “appalti pubblici di forniture” sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. 10 Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II. 1 La “concessione di lavori pubblici” è un contratto concluso in forma scritta, avente ad oggetto, in conformità al presente codice, l’esecuzione, T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. 2 La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30. 3 L’”accordo quadro” è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. 4 Il “sistema dinamico di acquisizione” è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. 5 L’”asta elettronica” è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. 6 I contratti “di rilevanza comunitaria” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 196, 215, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi. 7 I contratti “sotto soglia” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli

articoli 28, 196, 215, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi. 8 I “contratti esclusi” sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice. 9 I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti, servizi. 10 Il termine “raggruppamento temporaneo” designa un insieme di imprenditori, e/o fornitori, e/o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. 11 Il termine “consorzio” si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica, a carattere stabile o temporaneo. 12 Il termine “operatore economico” comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi. 13 L’”offerente” è l’operatore economico che ha presentato un'offerta. 14 Il “candidato” è l’operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo. 15 Le “amministrazioni aggiudicatrici” sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. 16 L’”organismo di diritto pubblico” è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

-istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

 

Pagina 9/75 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional